Innanzitutto è d'obbligo il chiarimento circa il fatto che io non sono né avvocato né uomo di legge , per cui quanto esporrò è una interpretazione da profano, seppur di buon senso , personale , discutibile , contestabile da chiunque;in questo contesto sarebbe bello che persone appassionate alla rievocazione e addentro alle materie legali nei più vari ruoli (avvocati,giudici,appartenenti alle Forze dell'Ordine) potessero partireda questo inizio profano per “interpretare” correttamente la materia “armi-non armi nella rievocazione storica” su questo portale.
Iniziamo dal fatto che per la generalità delle persone un problema non sussiste fino a che non si presenta in modo anche brutale:è ciò che a volte succede anche nel campo ricostruttivo-rievocativo quando in corso di manifestazioni ed eventi entriamo conflittualmente (in senso di conflitto interpretativo circa presenza e utilizzo di oggetti e attrezzi) in contatto con appartenenti alle Forze dell'Ordine.Nel campo del nostro “divertirsi” nella cultura storica ognuno di noi ha a che fare con “oggetti” che nacquero un tempo per ferire e uccidere: ARMI.

La curiosità e la necessità di sicurezza mi hanno spinto a cercare risposte convincenti sia su internet che su testi e sono così approdato alla lettura di un volume scritto da un Magistrato della Corte di Cassazione(citato come bibliografia a termine dell'articolo),evidentemente appassionato oplologo,dalla lettura del quale ho avuto risposte ma che ha incrementato anche il numero delle domande sull'argomento.

Ne ho ricavato alcuni concetti di base che tenterò di esprimere limitatamente alle ARMI BIANCHE.
E' innegabile il fatto che il legislatore considera ARMA qualsiasi oggetto atto a recare offesa alla persona;da qui derivano due ulteriori definizioni,ossia quella di ARMA PROPRIA – oggetto la cui destinazione principale consiste nel recare detta offesa, e quella di ARMA IMPROPRIA – oggetto che pur avendo in origine tale destinazione ha attualmente una destinazione naturale diversa.Nel primo caso rientra una SPADA, nel secondo ,un ARCO o una BALESTRA. Credo di aver capito che in questa seconda definizione rientrano anche gli “OGGETTI ATTI A OFFENDERE” ossia anche strumenti da lavoro (roncole,coltelli,forbici,martelli ecc.) che , all'occorrenza , possono recare offesa alla persona.La cosa importante per il rievocatore consiste nel poter quindi stabilire subito quale tipo di oggetto ha tra le mani,se può detenerlo (esiste anche l'assurdo di armi liberamente acquistabili ,ma non detenibili o portabili)),se può trasportarlo,se può portarlo.
Interviene qui un altro principio giuridico:il porto senza licenza alcuna ( e il trasporto) per “giustificato motivo”;se vado ad una manifestazione in cui si tira con la balestra,osservando le cautele di trasporto previste dalla legge,è giustificato motivo per portare balestra e verrette,se vado a far legna in un bosco è giustificato motivo per portare una roncola o ascia,se vado a casa di un amico per aiutarlo sistemare una porta è giustificato motivo per portare martello,cacciaviti ecc.
Ossia il “giustificato motivo” è riferito alla destinazione originaria dell'oggetto portato e trasportato.
Quanto sopra parrebbe escludere il giustificato motivo nel porto senza licenza di oggetti che invece sono ARMI da punta,da taglio,taglio e punta,da botta.
Eccoci quindi giunti al nocciolo del problema: o noi possediamo e portiamo ARMI PROPRIE per le quali OBBLIGATORIAMENTE siamo in possesso di una licenza per acquisizione e porto, oppure queste ARMI- in-origine hanno subito modifiche tali da snaturare il loro essere. Una spada diviene un pezzo di ferro con manico se priva di filo e punta,così un pugnale che perde la caratteristica di poter efficacemente essere utilizzato per lo scopo per cui era stato concepito.
Ugualmente picche,alabarde,ronconi privati del filo e con punte stondate perdono la caratteristica di ARMA PROPRIA ma restano STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE per i quali vi è un libero possesso e porto PER GIUSTIFICATO MOTIVO.
Credo possa essere comprensibile il fatto che la partecipazione ad un Evento Rievocativo in cui ci si veste con abiti medievali e si utilizzano “armi” riferite all'epoca costituisca un giustificato motivo di porto e trasporto:sarebbe forse bene però poter mostrare alla Pattuglia della Stradale che vi ha fermato almeno una locandina,un invito,una tessera di Gruppo Storico ,la copia di una mail di invito che testimoni la giustezza della presenza in auto di balestre,spade,pugnali,frecce ,lance e tutto l'armamentario degno di un contrabbandiere antiquario.
Altro conto è il possesso e il porto di ARMI, tali definite per la loro destinazione principale per le quali NON ESISTE POSSIBILITA' neppure di acquisire la licenza : le mazze ferrate sono nate con la destinazione di spaccare teste e nessuna modifica , smussatura delle punte o altri accorgimenti le faranno declassare.
Idem per gli stiletti che potranno essere declassati solo se tagliati in modo che il quadrello non entri neppure nel tonno che si taglia con un grissino.
Asce e Martelli d'Arme: vero è che potremmo dichiarare che si tratta di attrezzi da lavoro e che il motivo del possesso e porto è giustificato in quanto nel corso della Manifestazione o Evento rievocativo dobbiamo tagliare paletti di legno , montare la tenda con i picchetti ecc ecc ecc ; occorre forse vedere se la giustificazione è credibile per una bardica magari affilata o per uno di quei martelli d'arme , magari autocostruiti , costituiti da un pomolo da cancellata in ferro battuto a sezione conica e alla parte opposta una punta piramidale da cancello lavorata a becco di falco , inastati su un manico nodoso di 80 cm .
In proposito vi è anche un altro aspetto del problema da considerare: la legge punisce chi fabbrica ARMI senza averne apposita licenza.
Quindi non è reato fabbricarsi oggetti (balestre,coltelli,spade e pugnali senza filo e punta) che sono solo “atti a offendere” ma lo è costruirsi e detenere una MAZZA FERRATA.
Occorrerebbe essere ben addentro alla conoscenza dei codici e al linguaggio giuridico per approfondire un argomento come questo : nella massa delle norme, interpretazioni, casi particolari nascono ulteriori dubbi anche per ciò che a prima vista può essere considerata norma definitiva acquisita : acquisto libero o con licenza,detenzione libera o meno,licenza di porto per arma da fuoco che consente acquisto,detenzione e porto anche di armi bianche e così via.
Credo però che alcuni punti fermi basilari possano essere messi nella delicata materia del rapporto tra noi e gli oggetti che fabbrichiamo,acquistiamo e utilizziamo nella nostra passione per la rievocazione storica.
Certo è che la mancanza di una legge che inquadri nei suoi vari aspetti tutta la attività di ricostruzione e rievocazione storica non è di aiuto per il rievocatore che corre il rischio di essere considerato alla stregua di un delinquente qual'ora sbagli o non sia in grado di interpretare norme giuridiche abbastanza complicate: né è giusto e logico affidare la soluzione del problema a buoni rapporti “personali” che possono intercorrere tra Questure,Comandi Carabinieri e Gruppi di Rievocazione in determinate zone ma non necessariamente su tutto il territorio nazionale.
Se consideriamo inoltre i tempi in cui stiamo vivendo (basta guardare ai comportamenti delle tifoserie calcistiche senza scomodare guerre e terrorismo) è vieppiù evidente la necessità di avere garanzie per una attività di tipo ludico e culturale che vuole solo, se giustamente orientata, mantenere viva una parte della storia che globalizzazione e appiattimento culturale tendono a cancellare.
Ecco forse la possibilità di sviluppare una teoria circa la necessità che in mancanza di una legge che inquadri tutto il problema sia opportuno che chi fa Rievocazione si dia liberamente delle norme di autodisciplina almeno a garanzia della sicurezza del rievocatore e del pubblico.

Bibliografia:
Edoardo Mori - Il Codice delle Armi e degli Esplosivi - CasaEditrice La Tribuna -Piacenza 2005

Autore Bruno Giannoni